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12.03.2021

Film, conta il luogo del ciak – Articolo di Mario Tenore e Paolo Arginelli di Studio Pirola

ItaliaOggi

Film, conta il luogo del ciak
Sui diritti di immagine prevale il luogo di svolgimento dell’attività artistica. La risposta n. 139 pubblicata dall’Agenzia delle entrate in data 3 marzo 2021 illustra il regime fiscale dei redditi derivanti dallo sfruttamento del diritto di immagine corrisposti a soggetto non residente, sia ai fini del diritto interno che della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Spagna. In particolare, la fattispecie oggetto della risposta riguarda i redditi corrisposti da una società italiana in favore un’attrice fiscalmente residente in Spagna a fronte di un contratto avente ad oggetto le prestazioni professionali dell’artista per la realizzazione di un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico, nonché la cessione di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento, spettanti all’artista medesima, in qualità di interprete ed esecutore, in relazione al suddetto film. L’Agenzia delle Entrate, in linea con quanto affermato nella risoluzione 2 ottobre 2009, n. 255/E, conferma che i compensi erogati per la cessione dei suddetti diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all’immagine dell’artista costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54, comma 1-quater, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) in quanto «corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale». Tale conclusione, chiarisce l’Agenzia delle entrate, trova applicazione «nel presupposto che l’attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53 del Tuir». Ciò premesso l’amministrazione finanziaria, ritenendo che i proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all’immagine fossero «componenti positivi aggiuntivi del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale», ha concluso che ai fini della territorialità deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica nella quale i proventi medesimi sono stati attratti e, cioè, Italia (luogo di svolgimento delle riprese del film), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine.

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