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Iva errata in fattura all’angolo. Articolo di Stefano Cesati e Francesco Zondini di Studio Pirola
ItaliaOggi
No alla detrazione generalizzata dell’Iva erroneamente esposta in fattura. Con sentenza n. 24289 del 3/11/2020, la Corte di cassazione ha negato al cessionario la detraibilità dell’imposta erroneamente addebitata in fattura in luogo del regime di non imponibilità, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di favore (art.6, c. 6, dlgs 471/97) solo nei casi di errori sulla corretta applicazione dell’aliquota. Stante il tenore letterale della norma, la posizione della Cassazione lascerebbe perplessi, posto che la citata disposizione non sembra portare una distinzione in merito alla tipologia di operazione, né di errore. Si dispone, infatti, che «In caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo re- stando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro».