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Decreto Rilancio – Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione. Articolo di Luca Occhetta e Ignazio La Candia di Studio Pirola
Andaf
Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione introdotti dal Decreto Rilancio
Gli artt. 120 e 125 del Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) 27 hanno introdotto i crediti di imposta relativi all’adeguamento degli ambienti di lavoro e alla sanificazione, e all’acquisto di dispositivi di protezione individuale. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i relativi chiarimenti nelle Circolari Ministeriali nn. 20/E/2020 (intervenuta diffusamente sul tema) e 25/E/2020. Con il Provvedimento AdE, Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei crediti di imposta, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di detti crediti. Per quanto concerne il credito “adeguamento”, la comunicazione delle spese ammissibili deve essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Si segnala che la Legge di Bilancio 2021, all’art. 1, commi 1098 e 1099, ha anticipato l’utilizzo del credito di imposta, prevedendo che tale credito sia utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, e non per tutto l’anno 2021.