Rassegna Stampa
Pirola Pennuto Zei & Associati vince per Banque Populaire De Cote d’Azur contro l’Agenzia delle Entrate
AziendaBanca
Banque Populaire De Cote d’Azur vince in Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha fornito assistenza con successo al fianco dell’istituto di credito. Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
Mediaset
Pirola Pennuto Zei: vince per B.P.De Cote Azur contro Agenzia Entrate
Pirola Pennuto Zei & Associati ha vinto in Cassazione per Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, si legge in una nota, lo studio legale con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso e’ pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza numero 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il
principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni (da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate) di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
Global Legal Chronicle
Banque Populaire De Cote d’Azur vince in Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate
Lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati ha fornito assistenza con successo al fianco dell’istituto di credito. Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
Legalcommunity
Pirola vince in Cassazione per Banque Populaire De Cote Azur contro il fisco
Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Méditerranée) contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza.
Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, invece che del cumulo materiale.
Cassa Forense
Studi legali: Pirola Pennuto Zei vince per Banque Populaire De Cote Azur contro Fisco
Pirola Pennuto Zei & Associati, informa una nota, con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso e’ pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente e’ stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 Dlgs n. 472/1997, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
ADVFN
Pirola Pennuto Zei: vince per B.P.De Cote Azur contro Agenzia Entrate
Pirola Pennuto Zei & Associati ha vinto in Cassazione per Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, si legge in una nota, lo studio legale con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza numero 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni (da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate) di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
LT Law Talks
Studi legali: Pirola Pennuto Zei vince per Banque Populaire De Cote Azur contro Fisco
Pirola Pennuto Zei & Associati, con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Méditerranée) contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza.
Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, invece che del cumulo materiale.
Milano Finanza
Studi legali: Pirola Pennuto Zei vince per Banque Populaire De Cote Azur contro Fisco
Pirola Pennuto Zei & Associati ha vinto in Cassazione per Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, si legge in una nota, lo studio legale con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza numero 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni (da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate) di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
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Studi legali: Pirola Pennuto Zei vince per Banque Populaire De Cote Azur contro Fisco
Pirola Pennuto Zei & Associati, informa una nota, con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso e’ pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente e’ stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza n. 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni, da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate, di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, di cui all’art. 12 Dlgs n. 472/1997, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.
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Pirola Pennuto Zei: vince per B.P.De Cote Azur contro Agenzia Entrate
Pirola Pennuto Zei & Associati ha vinto in Cassazione per Banque Populaire De Cote Azur (ora Banque Populaire Mediterranee) contro l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, si legge in una nota, lo studio legale con il partner Tonio Di Iacovo e la senior associate Delia Berto, ha assistito con successo Banque Populaire De Cote Azur contro l’Agenzia delle Entrate innanzi alla Corte di Cassazione, alla quale il contenzioso è pervenuto dopo il giudizio di merito in cui la contribuente è stata assistita dai partner Lorenzo Banfi e Claudio Vicinanza. Con l’ordinanza numero 35124/2021 la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui le condotte consistenti in omesse (o ritardate) trasmissioni (da parte degli intermediari finanziari all’Agenzia delle Entrate) di dati, notizie e documenti riguardanti soggetti terzi, nei cui confronti sono in corso accertamenti fiscali, costituiscono “violazioni formali”, sanzionabili sulla base del principio del cumulo giuridico, invece che del cumulo materiale. Vittoria della contribuente e condanna dell’Agenzia alla refusione delle spese di lite.