Rassegna Stampa
Patto di non concorrenza, necessaria una valutazione prospettica della posizione del lavoratore. Articolo di Maria Clelia Chinappi, partner di Studio Pirola
Il Sole 24 Ore – NT Plus
Patto di non concorrenza, necessaria una valutazione “prospettica” della posizione del lavoratore
Merita una riflessione la sentenza della Corte di Cassazione n. 23723/21 che, in data 1 settembre 2021, nell’accogliere il ricorso del lavoratore, ha cassato la decisione della corte di appello di Bologna la quale aveva ritenuto legittimo il recesso del datore di lavoro dal patto di non concorrenza sottoscritto con il dipendente. La controversia sorge dalla richiesta del lavoratore di vedersi riconosciuto il compenso pattuito, al momento dell’assunzione, quale corrispettivo del patto di non concorrenza per i due anni successivi alla cessazione del rapporto. Tale pretesa era stata respinta dal datore di lavoro sull’assunto che lo stesso aveva esercitato il diritto di recesso da tale patto a lui riservato. La Corte di Appello, discostandosi dall’orientamento degli ultimi anni della Suprema Corte, aveva reputato legittimo tale recesso, affermando che, poiché era intervenuto ben 6 anni prima della risoluzione del contratto di lavoro, detto recesso di fatto non aveva comportato per il lavoratore alcun sacrificio.