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Il contratto di trasporto come contratto a favore di terzo
La linea di lettura tradizionale, nell’individuare tout court il contratto di trasporto come una fattispecie di contratto a favore di terzo, appare oggi imprecisa e non soddisfacente, specialmente sotto il profilo della concreta realtà applicativa. La considerazione di primaria importanza e di più immediata individuazione consiste nel fatto che, mentre nel contratto a favore di terzo il beneficiario acquista i diritti per effetto immediato dell’accordo tra stipulante e promittente, nel contratto di trasporto di cose il destinatario acquista i diritti solo dopo aver effettuato la richiesta di riconsegna delle merci al vettore, arrivate queste a destinazione o scaduto il termine entro cui sarebbero dovute arrivare. Due possono essere le alternative possibili, in un certo senso fra loro complementari: una porta ad associare il contratto di trasporto all’indicazione di pagamento, di cui all’art. 1188 c.c., l’altra alla delegazione di pagamento, di cui all’art. 1269 c.c.