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Rivalutazione beni, l’iscrizione del saldo non rileva per il calcolo. Articolo di Davide Villa, associate partner di Studio Pirola
Il Sole 24 Ore – NT Plus
Rivalutazione beni, l’iscrizione del saldo non rileva per il calcolo della base Ace
L’articolo 110 del Dl n. 104/2020 (decreto Agosto), consente ai soggetti Oic di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, con la sola esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. Chi si avvale di tale possibilità rileva il maggior valore dei beni rivalutati nell’attivo dello stato patrimoniale a fronte dell’iscrizione, a patrimonio netto, del corrispondente saldo di rivalutazione. A riguardo, occorre interrogarsi in merito alla rilevanza ai fini Ace dell’iscrizione di tale saldo. In primo luogo, il patrimonio netto post rivalutazione dovrebbe rilevare come limite massimo della base Ace (articolo 11 del decreto Ace). L’incremento del netto dovuto all’iscrizione del saldo di rivalutazione, tuttavia, non dovrebbe assumere rilevanza ai fini del calcolo della base Ace medesima non essendo equiparabile né ad una riserva formatasi con utili non distribuiti né ad una riserva costituita con apporti dei soci; l’articolo 5 comma 6 del decreto Ace considera infatti irrilevanti le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433 del Codice civile in quanto derivanti da processi di valutazione.