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06.02.2023

Come cambia la tassa sugli extra profitti con la nuova Legge di Bilancio

WeWealth.it

Il contributo di solidarietà per il 2023 corregge e migliora quello stabilito nel 2022. In particolare escludendo nuove tipologie di piccole e microimprese energetiche e soprattutto rideterminando la base di calcolo dell’imposta.

La bozza di legge di Bilancio 2023, approvata dalla Camera dei Deputati il giorno 24 dicembre 2022, interviene in materia di extra profitti introducendo un nuovo contributo sugli extraprofitti per il 2023. Come per quello 2022, c’è una soglia che fa scattare per le imprese l’obbligo contributivo. Nello specifico, il “nuovo” contributo è dovuto solo nel caso in cui almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta 2022 derivi dalle attività rientranti nell’ambito di applicazione; mentre per quanto riguarda il “vecchio”, quest’ultimo deve essere versato solo nel caso in cui almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 sia riconducibile alle attività previste dalla legge.

La ratio in entrambi i casi è quella di colpire solo chi svolge in modo del tutto prevalente una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione.
Quanto alle differenze esse riguardano prevalentemente la modalità di determinazione della base imponibile e l’aliquota, oltre che per la platea delle imprese tenute al versamento.
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, il “nuovo” contributo di solidarietà esclude oltre alle categorie già fuori nel 2022 anche le piccole e microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice Ateco 47.30.00.

Nettamente diversa è invece la base imponibile. Il “vecchio” era determinato sull’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive (risultanti dalle Lipe) tra ottobre 2021 e aprile 2022, rispetto al periodo ottobre 2020/aprile 2022; il nuovo ha previsto che non concorrano alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive: le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci o quote sociali che intercorrono tra le imprese energetiche soggette allo specifico contributo e le operazioni attive non soggette ad Iva per carenza del requisito territoriale. La modifica della base imponibile presuppone che le imprese che abbiano versato tale contributo entro il 30 novembre 2022 lo ricalcolino e, se superiore a quanto già versato, effettuino entro il 31 marzo 2023 un versamento integrativo; mentre se inferiore il maggiore importo possa essere utilizzato in compensazione.

Il “nuovo” contributo di solidarietà, invece, si calcola sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023 (ovvero l’esercizio 2022), che ecceda per almeno il 10% la media dei redditi determinati ai fini Ires conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti al 2022 (ovvero gli esercizi 2018-2021).

Con riferimento alla base imponibile, il nuovo governo si allinea alle previsioni contenute nel Regolamento Ue 2022/1854, colpendo effettivamente gli extra profitti, a differenza del vecchio, che colpiva l’incremento di una sorta di valore aggiunto ai fini Iva, che non necessariamente si traduce in extraprofitti.

L’aliquota del nuovo contributo straordinario è pari al 50%, mentre quella del precedente contributo
era stata aumentata fino al 25%, tuttavia l’ammontare del nuovo contributo di solidarietà, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio 2021. Infine, il contributo, come il precedente, è indeducibile ai fini Ires e Irap.
Per quanto riguarda i termini di pagamento, il contributo deve essere versato in una unica rata entro il 30 giugno 2023.

Nonostante il “nuovo” contributo abbia superato le criticità legate all’individuazione del valore da assoggettare a tassazione, individuando parametri più equi, dall’altro è eccessivamente penalizzante per il contribuente tenuto conto della parziale sovrapposizione con il “primo” contributo.

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